26 Settembre 2024

Le disposizioni disciplinari settimanali del Giudice Sportivo

di Marcello Milazzo

La striscia settimanale del nostro giornale, dedicata all’informazione sui provvedimenti della Giustizia Sportiva, riguardo ai campionati regionali delle categorie Under 17 ed Under 15, ovvero quelli in cui effettuiamo sui campi le regolari cronache settimanali.

Riportiamo quindi, fedelmente le comunicazioni evinte dai Bollettini Ufficiali della Figc Basilicata, con le disposizioni degli squalificati settimanali (giocatori, trainers e/o dirigenti) e delle sanzioni pecuniare comminate alle varie società, e riguardanti le partite del primo turno delle competizioni regionali U 17 ed U 15 (gare del 21/22 Settembre).

Ecco le note tratte dal Bollettino Ufficiale della Figc Basilicata:

UNDER 17

PROVVEDIMENTI GARE

-GARA ASSOPOTENZA – HELLAS VULTURE
Il Giudice Sportivo; Visti gli atti ufficiali di gara;
Atteso che il D.G., durante lo svolgimento della gara e in occasione della rissa che ne era generata provvedeva ad espellere, tra l’altro, n. 5 (cinque) calciatori della squadra ospite presenti in campo;
Considerato che lo stesso, al 36° del secondo tempo sospendeva definitivamente la gara in quanto impossibilitato a farla proseguire poiché la Società Hellas Vulture, a causa dei provvedimenti disciplinari assunti, non aveva in campo il numero minimo di calciatori previsto dall’art.73 delle NOIF;
P.Q.M. DELIBERA
– di assegnare gara persa alla Società Hellas Vulture con il seguente punteggio conseguito sul campo in quanto più favorevole: ASSOPOTENZA –HELLAS VULTURE 4-1;

-GARA VENUSIA CALCIO – PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
Il Giudice Sportivo; Visti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che l’avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
Atteso che il CU SGS n.1 del 10.07.24 al punto 2.2 CATEGORIA ALLIEVI in riferimento ai limiti di età recita che “Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2009) e che, nel medesimo
periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2008)”.
Verificato dagli atti ufficiali di gara che la società ospitante contravveniva a tale disposizione facendo prendere parte alla gara al calciatore n.8 nato il 27.11.2010 non avendo lo stesso compiuto anagraficamente il 14° anno di età;
P.Q.M. DELIBERA 30/12
– di assegnare gara persa alla Società Venusia Calcio con il seguente punteggio conseguito sul campo in quanto più favorevole agli effetti della differenza reti: VENUSIA CALCIO – PGS D. B. DOMENICO LORUSSO 0-11;

AMMENDE E SANZIONI

-AMMENDA € 150 HELLAS VULTURE
Propri sostenitori, tra cui genitori dei giovani calciatori in campo, davano luogo ad un parapiglia con tifosi e genitori della squadra ospitante, sedato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine giunte sul posto. Inoltre, sostenitore riconducibile alla società ospite per tutta la durata del secondo tempo proferiva frasi offensive ed insulti al DG.
-AMMENDA € 50 ASSOPOTENZA
Propri sostenitori, tra cui genitori dei giovani calciatori in campo, davano luogo ad un parapiglia con tifosi e genitori della squadra ospite, sedato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine giunte sul posto.

SQUALIFICHE

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 02/10/2024

GENOSA BARTOLOMEO (VENUSIA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

CITTADINI ENEA SALVATORE (HELLAS VULTURE)
Non convivendo una decisone tecnica del DG, utilizzava dapprima un linguaggio offensivo nei confronti di un calciatore avversario e successivamente si avvicinava al DG proferendo frase offensiva. All’atto dell’estrazione del cartellino, poneva una mano sul petto del DG spingendolo lievemente facendolo indietreggiare di qualche metro senza procurargli alcun danno fisico. Nel mentre abbandonava il recinto di gioco, il calciatore espulso continuava
ad inveire con frasi offensive. Articolo 36 comma 1 lettera b) CGS.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BAGAROZZA FRANCESCO (HELLAS VULTURE)
A gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un calcio alla gamba senza procurargli danno fisico. Articolo 38.
LAMORTE ENRICO (HELLAS VULTURE)
A causa di un fortuito scontro di gioco, un calciatore della sua squadra rimaneva a terra all’interno dell’area di porta e, mentre il DG consentiva l’ingresso in campo dei sanitari, il calciatore offendeva verbalmente l’avversario e con fare minaccioso lo spingeva ripetutamente. Articolo 38 CGS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LORIA GERARDO (ASSOPOTENZA)
Durante il parapiglia generatosi in campo, reagiva alle provocazioni verbali del calciatore avversario spingendolo.
GENOSA MATTIA DONATO (HELLAS VULTURE)
Partecipava fattivamente al parapiglia generatosi in campo, spingendo ripetutamente i calciatori avversari e tentando più volte di colpirli con calci e pugni non riuscendovi grazie all’intervento di dirigenti della società ospitante.

DELFRANCO FABIANO (HELLAS VULTURE)
In occasione del parapiglia generatosi in campo, partecipava fattivamente tentando di colpire un calciatore avversario con un calcio senza riuscirvi.
MANFREDI NICHOLAS (FRANCO SELVAGGI)
Rivolgeva frasi offensive al DG.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LISANTI FEDERICO (FERRANDINA 17890)
TRICARICO GIORGIO (ACS 09)
ROCCO MICHELE (FRANCO SELVAGGI)

FERRANTE CHRISTIAN (F.PROGRESS VILLA D’AGRI)

UNDER 15

PROVVEDIMENTI GARE

-GARA MARMO PLATANO – FRANCO SELVAGGI

Il Giudice Sportivo; Visti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che l’avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
Atteso che il CU SGS n.1 del 10.07.24 al punto 8.3 (Sostituzione dei calciatori) prevede che “Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto”. E inoltre che “L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti”.
Verificato dagli atti ufficiali di gara che la società ospitante contravveniva a tale disposizione effettuando n.8 (otto) sostituzioni, confermate dallo stesso DG con proprio supplemento;
P.Q.M. DELIBERA
– di assegnare gara persa alla Società Marmo Platano con il seguente punteggio conseguito sul campo in quanto più favorevole agli effetti della differenza reti: MARMO PLATANO – FRANCO SELVAGGI 0-11;

AMMENDE E SANZIONI

Nessuna

SQUALIFICHE

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 02/10/2024

RAMUNDO DOMENICO (MARMO PLATANO)

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