Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Antonello Mango – Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno – componenti – nella seduta del 17/07/2024, ha deliberato quanto segue.
Letto il deferimento n.ro 31783/772 pfi 23 24/PM/vdb, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:
1) Il Sig. Tommaso Lomutolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Venusia Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 17, comma 1 lett. e), del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Venusia Calcio, consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. Antonio Davide Barile, nato il 31.12.2008, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Venusia Calcio, alla gara Venusia Calcio – Marmo Platano del 13.1.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale riservato ai soli nati negli anni 2009 e 2010; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione del calciatore sig. Antonio Davide Barile all’incontro sopra citato utilizzando il nome del calciatore sig. A.A., nato il 4.7.2009 e tesserato per la società ASD Venusia Calcio, il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 10;
2) Il Sig. Massimiliano Carlomagno, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Venusia Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Venusia Calcio – Marmo Platano del 13.1.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Venusia Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. A.A., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tale calciatore all’incontro appena citato, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il calciatore sig. Antonio Davide Barile, nato il 31.12.2008, nonostante lo stesso non potesse partecipare alla competizione in quanto il campionato regionale Under 15 era riservato ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010; il calciatore sig. Antonio Davide Barile, in particolare, ha partecipato all’incontro sopra citato utilizzando il nominativo del sig. A.A., tesserato per la società ASD Venusia Calcio, il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 10;
3) Il Sig. Antonio Davide Barile, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Venusia Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto
previsto e disposto dall’art. 17, comma 1 lett. e), del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere lo
stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD Venusia Calcio, alla gara Venusia Calcio – Marmo Platano del 13.1.2024, valevole per il campionato Under 15 Regionale, nonostante lo stesso, nato il 31.12.2008, non potesse prendere parte a tale incontro in quanto il campionato regionale Under 15
era riservato ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010; nonché per aver partecipato a tale incontro con il nome del sig. A.A., tesserato per la società ASD Venusia Calcio, il cui nominativo è indicato in distinta di gara al numero 10;
4) La Società A.S.D. Venusia Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Tommaso Lotumolo, Massimiliano Carlomagno ed Antonio Davide Barile così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 127 del C.G.S. in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, conseguentemente,
stimata congrua la sanzione indicata;
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata:
– Dispone applicarsi ex art. 127 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni:
• LOMUTOLO TOMMASO, inibizione di mesi 2 (due);
• CARLOMAGNO MASSIMILIANO, inibizione di mesi 2 (due);
• ANTONIO DAVIDE BARILE, squalifica di 2 (due) giornate, da scontare nel campionato di competenza;
• ASD VENUSIA CALCIO, ammenda di € 200,00 (duecento/00) e punti 1 (UNO) di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della S.S. 2024/2025.
(testuale da Comunicato Ufficiale n. 7 del 17/07/2024 della Figc Basilicata)